Ancora oggi, in molti pensano che un contratto di trasporto in forma scritta sia superfluo e che sia sufficiente possedere il documento di trasporto per essere in grado di dimostrare di avere eseguito la prestazione e avere diritto, quindi, al pagamento del viaggio.
Il trasporto di merci e persone lungo le strade del mondo è tuttavia un’attività ricca di variabili, per questo nessun operatore del settore, committente o vettore che sia, dovrebbe concludere un contratto di trasporto che non abbia la forma scritta e non sia dotato di data certa. I vantaggi sono molteplici per tutti gli operatori.
Con questa serie di articoli in uscita, l’Avv. Federico Gallo di FIAP esperto di Diritto del Trasporto, cercherà di fornire alcune informazioni che potrebbero rivelarsi utili per evitare di sottoscrivere contratti che vadano contro il principio della “correttezza e trasparenza dei rapporti fra i contraenti”, che il legislatore vuole raggiungere regolando questo settore.
L’articolo completo dell’Avv. Gallo e' disponibile in allegato, per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.