L’impresa durante lo svolgimento della propria attività può avvalersi, in aggiunta alla prestazione d’opera dell’imprenditore e degli eventuali soci, dell’ausilio di personale dipendente.
L’art. 4 della Legge n. 443/1985 fissa i limiti dimensionali affinché l’impresa stessa possa essere qualificata e inquadrata ai fini previdenziali e assicurativi come “impresa artigiana”.
I limiti dimensionali sono legati sia al settore di attività sia alla tipologia del rapporto di lavoro.
Le imprese già qualificate artigiane, al fine di conservarne la qualifica, possono superare i limiti di Legge fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno.
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