Lavoro. Somministrazione di lavoratori da parte di agenzie rumene. Circ.109.2015
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Circolari 2015
A seguito della diffusione di alcuni volantini da parte di agenzie di somministrazione rumene presso imprese italiane nei quali sono stati paventati una serie di vantaggi legati all’utilizzo di lavoratori in somministrazione, tra cui l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo quali la tredicesima e quattordicesima mensilità, il TFR etc., il Ministero del Lavoro ha preso posizione emanando la circolare n. 14 del 9 Aprile u.s.
Con la suddetta circolare il Ministero ha categoricamente smentito le affermazioni dell’agenzia rumena ed ha ricordato che, secondo quanto previsto dalla normativa europea sul distacco, il lavoratore distaccato ha:
- diritto “a condizioni base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”;
- può usufruire anche della responsabilità in solido tra l’utilizzatore e l’agenzia di somministrazione, per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.
Tale diritto fa si che l’attività del lavoratore distaccato venga disciplinata dalle disposizioni di Legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione italiana, con riferimento a:
- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna;
- condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura della circolare ministeriale allegata alla nostra nota di commento prot. 109/2015