Con la nota n. 579 del 22 gennaio, l’INL ha fornito le prime istruzioni sulle novità introdotte dall’art.19 della L. n. 203/2024, nota come Collegato Lavoro, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
La recente normativa ha modificato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 151/2015 all’articolo 26 “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” introducendo il nuovo comma 7-bis, che disciplina il tema delle dimissioni per fatti concludenti.
La disposizione in questione consente al datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL applicato tra le parti o, in mancanza di tale indicazione, per un periodo superiore i 15 giorni, di risolvere il rapporto di lavoro dandone comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che potrà verificare la veridicità della comunicazione.
La comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente, indice della volontà del lavoratore di dimettersi, salvo il caso in cui quest’ultimo dimostri l’impossibilità per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP disponibile in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.