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Lavoro - COVID-19 - Se il lavoratore non vuole vaccinarsi, l'Azienda può sospendere il lavoratore e la retribuzione

Ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021 Tribunale di Modena

| Pubblicato in News
Lavoro COVID 19. Se il lavoratore non vuole vaccinarsi Azienda puo sospendere il lavoratore e la retribuzione

Con una Ordinanza datata 23 luglio 2021 - la n.2467 - il Tribunale di Modena ha stabilito che una azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19. Della pronuncia ha dato notizia "Il Sole 24 Ore" di oggi 27 luglio 2021.
Il datore di lavoro - recita il provvedimento - si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori”.
Il Tribunale ha evidenziato, tra l'altro, che la Direttiva UE 2020/739 datata 3 giugno 2020 ha ricompreso il SarsCovid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti lavorativi. Ciò significa che rientra tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal Dlgs 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio "esogeni". Sarebbe insufficiente, di conseguenza, l'uso delle mascherine, ed il datore di lavoro non è tenuto a fornire ai propri addetti ulteriori informazioni sul rischio o il beneficio della vaccinazione, visto che trattasi di informazioni ormai ampiamente note.
Il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, ma può comportare conseguenze sul piano della cosiddetta idoneità alla mansione. Questione che coinvolge anche la figura del Medico Competente. In tal senso, per chi lavora a contatto col pubblico ovvero in spazi chiusi vicino ad altri colleghi la mancata vaccinazione può costituire un motivo per la sospensione senza retribuzione.
L'Ordinanza - il cui testo completo sarà a breve disponibile e sulla cui formulazione la Federazione si riserva di tornare con un appropriato approfondimento giuslavoristico specifico per l'ambito trasporto e logistica - spiega che il "diritto alla libertà di autodeterminazione" deve essere bilanciato con altri diritti rilevanti a livello costituzionale, come la salute dei clienti e dei dipendenti, nonchè con il principio di libera iniziativa economica fissato dall'articolo 41 della Costituzione. In tal senso, qualora il datore di lavoro non disponga, nella propria azienda, di mansioni che non prevedono contatti con altri soggetti può decidere di sospendere chi non intenda vaccinarsi. Quello della "solidarietà collettiva", è un principio che grava su tutti e legittima la scelta del datore di lavoro di sospendere il lavoratore non vaccinato.

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