Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha emesso la circolare n. 1835 del 29 novembre, che sgombra ogni residuo dubbio sulla portata dei precedenti chiarimenti che sempre l’INL aveva fornito con la nota n. 1 dell’8 febbraio 202. Infatti, con l’ultima circolare in commento, l’Ispettorato ha affermato che la nota dell’8 Febbraio 2021 si riferisce esclusivamente alla possibilità di ricorrere nell’autotrasporto al lavoro intermittente, rispetto al quale la discontinuità è stata riferita “alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico”.
Per approfondimenti consultare la Circolare FIAP e la nota INL, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.