Con circolare del 18 Luglio u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione della sanzione prevista per la mancata assunzione di personale disabile, da parte dell’impresa tenuta a farlo nel rispetto delle quote di riserva stabilite all’art.3, comma 1 della Legge 68/1999.
Ricordiamo infatti che, a partire dal 1 Gennaio di quest’anno, l’obbligo in questione scatta per le imprese con almeno 15 dipendenti nel preciso istante in cui questa soglia viene raggiunta, e deve essere assolto entro 60 giorni a pena di una sanzione amministrativa di € 153,20 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata (vedi la circolare prot.005 dell’8 Gennaio u.s).
Per maggiori informazioni consultare la Circolare e la Nota INL, disponibili in allegato per gli utenti registrati.