Lavoro. Chiarimenti in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, alla luce dei recenti provvedimenti in materia di depenalizzazione. Circ. 147/2016
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Circolari 2016
Com’è noto (vedi la circolare prot. 050 del 9 Febbraio 2016), l’art. 3 del D.lgs 8/2016 ha depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali fino a 10.000 € annui, stabilendo in sostituzione:
l’applicazione di una sanzione amministrativa da €.10.000 a €. 50.000;
la non punibilità, quando il datore provveda a versare le ritenute dovute entro tre mesi dalla notifica della violazione(art.3, comma 6 del D.lgs 8/2016). Se ciò non accade, si applica il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981.
A seguito di alcune questioni sorte in questo primo periodo di applicazione, il Ministero del Lavoro ha emanato la nota prot. 37 del 3 Maggio u.s, con la quale ha fornito dei chiarimenti.
Per approfondimenti consultare il testo della Circolare e della nota ministeriale disponibili in allegato.