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Bandi e Circolari

Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2014. Circolare n.256 del 22.07.2014

| Pubblicato in Circolari 2014
Costi minimi. Fissato il tasso di interesse per il ritardato pagamento delle fatture. Un motivo im più, per noi, per difendere la norma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014, che per il secondo semestre 2014, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,15% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea). Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione, grazie proprio alla Fiap che pretese l’applicazione della direttiva europea in materia e non dell’interesse legale come avevano proposto i funzionari del Ministero delle Finanze nella bozza di accordo da sottoscrivere con le Associaizoni dei vettori, è del 8,15%, una percentuale di tutto rispetto che da sola giustifica quanto sia importante mantenere in vita l’impianto normativo dei costi minimi. Proprio questo elemento è, probabilmente, la miglior risposta a tutti coloro che non vedono l’ora di eliminarli i costi minimi, a cominciare da qualche associazione a trazione comunista che ama tanto dipingersi come l’unico difensore della parte più debole della categoria. Tassi di interesse dell’8,15% scoraggiano una pratica, a dire il vero tutta italiana, che tantissimi autotrasportatori hanno purtroppo sperimentato sulla propria pelle e che potremmo riassumere come segue: “ non ti pago e se non ti sta bene fammi causa, tanto un processo civile dura minimo 10/12 anni e se, alla fine, dovessero anche darti ragione comunque nel frattempo ci avrò guadagnato di più a tenere i soldi in banca”. Ora, in forza del comma 13 dell’art. 83 bis legge 133/2008, questo assioma non è più vero anche se tanti fanno ancora finta di non saperlo grazie anche alla complicità di coloro che, mi riferisco a diverse Associazioni dell’autotrasporto, avrebbero avuto il dovere di pubblicizzarlo. Non solo il committente con tassi all’8,15% non ci guadagna a rinviare il pagamento oltre i 60 giorni fissati dalla norma ma, stante la crisi che sta facendo fallire sempre più aziende di autotrasporto, questi non può più contare neppure sui (si fa per dire) buoni rapporti con l’autotrasportatore perché, al posto di questi, potrebbe trovarsi un curatore fallimentare che ha sicuramente meno remore a bussare alla porta della bottega per chiedere di pagare il dovuto.
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