Come noto, con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 (commentata con la circolare FIAP n. 33 del 2 febbraio 2022), l’Inps ha illustrato le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, indicando inoltre i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalle richiamate disposizioni di legge.
Ora, con Messaggio n. 606 del 8 febbraio 2022, l’Inps ha chiarito che per accedere ai trattamenti di integrazione salariale non è necessario dare prova dell’avvenuta comunicazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 148/2015, quando le organizzazioni sindacali attestino, con dichiarazione resa per iscritto, che la procedura di informazione e consultazione sindacale sia stata correttamente espletata. In tal caso, infatti, si può dire pienamente raggiunta la finalità sottesa a quest’ultima disposizione, poiché le organizzazioni sindacali danno formalmente atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’azienda, rendendo irrilevante verificare la modalità con la quale l’adempimento stesso sia stato assolto.
Tale dichiarazione sindacale dovrà essere allegata dai datori di lavoro alla domanda di accesso ai trattamenti richiesti; in assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del Decreto Ministeriale n. 95442/2016.
Inoltre, il messaggio precisa che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022, potranno essere inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso messaggio e, quindi, entro il 23 febbraio 2022.