Con il messaggio n. 3563 del 9 Ottobre u.s, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della tutela previdenziale della malattia a norma dell’art. 26, commi 1, 2 e 6 del decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”), per i lavoratori in quarantena a seguito dell’emergenza Covid-19.
In particolare, per i lavoratori in quarantena (dovuta a contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, o per aver fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico), oppure esentati dal servizio a causa di particolari condizioni di fragilità (immunodepressione, terapie oncologiche, ecc..), l’Istituto stabilisce che queste condizioni non configurano un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si tratta invece di situazioni di rischio per il lavoratore che il legislatore ha tutelato equiparandole, ai fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera. Pertanto, in questi casi, laddove il lavoratore continui a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, non si verifica la sospensione dell’attività lavorativa né della correlata retribuzione, per cui non scatta la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera.
Viceversa, in caso di malattia conclamata, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro e, di conseguenza, ha diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale di malattia.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e il messaggio dell'INPS, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.