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INPS. Chiarimenti sull’importo dovuto a titolo di ticket di licenziamento.

| Pubblicato in News
INPS Chiarimenti su importo dovuto a titolo di ticket di licenziamento.

Con la circolare n. 137 del 17 settembre 2021, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sul contributo dovuto dai datori di lavoro per il cd. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012.

I criteri di calcolo del predetto contributo sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che ammonta al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è quindi scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, esso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.

Al fine di determinare l’importo corretto, occorre prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore non più alle dipendenze, tenuto conto che il contributo va calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati, nel limite massimo di 36 mesi. Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno l’importo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. La nota riporta anche alcuni esempi di calcolo, ai quali si rinvia per maggiori delucidazioni. 

Infine, la nota sottolinea che da un controllo eseguito sulle banche dati dell’Istituto, è emerso che non sempre il calcolo del contributo è avvenuto nel rispetto delle disposizioni in materia,  non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo AspI/NASpI. Ciò ha determinato che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI o che, viceversa, hanno versato meno del dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a partire dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI.

Pertanto, con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare in commento.

download icon INPS Circolare numero 137 del 17 09 2021
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