In favore dei contribuenti per i quali si applicano gli ISA, la disciplina dettata dall’articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50 del 2017, prevede il seguente regime premiale:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva, e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e alla dichiarazione ai fini Iva;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021 vengono individuate, per il periodo d’imposta 2020, le condizioni in presenza delle quali si applicano i benefici sopra evidenziati. A tale riguardo, si precisa che l’individuazione delle soglie di accesso ai benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2019.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.