Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n.205 del 3 dicembre 2021, di conversione del D.L. n. 139 dell’8 ottobre 2021, nominato Decreto “Capienze".
Nella conversione in Legge è stata confermata la disposizione che riconosce ai datori di lavoro – per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro – la possibilità di richiedere ai lavoratori di inviare in anticipo le comunicazioni sul mancato possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 - il Green Pass. In tal caso, i lavoratori saranno tenuti ad effettuare queste comunicazioni con il necessario preavviso, per consentire ai datori di lavoro di poter organizzare la propria attività.
Ulteriori interventi, di maggior rilievo, hanno riguardato l’art.9 del testo in conversione, attraverso i quali sono state apportate modifiche al Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice privacy - e alla Legge n. 5/2018 - Registro delle opposizioni.
Su questa materia, segnaliamo la modifica introdotta alla lettera “o” - di modifica dell’art. 170 del Codice Privacy - con la quale si precisa che la pena della reclusione relativa all’inosservanza dei provvedimenti del Garante, consegue all’accertamento di un concreto nocumento arrecato ai soggetti interessati al trattamento ed a seguito di presentazione di querela da parte della persona offesa.
Altro intervento di interesse è quello effettuato in tema di “Videosorveglianza con riconoscimento facciale ed uso dei dati biometrici - art. 9, commi da 9 a 12". In particolare, si prevede la sospensione dell’installazione di sistemi di riconoscimento facciale che utilizzano dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 9).
La sospensione non si applica agli impianti di videosorveglianza, conformi alla normativa vigente, che non usano i sistemi di riconoscimento facciale (comma 10).
L’inosservanza della previsione relativa alla sospensione dell’installazione di sistemi di riconoscimento facciale, dall’8 dicembre 2021 – data di entrata in vigore della legge di conversione oggetto della presente nota – e fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, determina l’applicazione delle sanzioni amministrative comprese tra 50.000 euro e 150.000 euro, come previste dall’art. 166, comma 1, del Codice della privacy e dall’art. 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Le disposizioni in materia di rilevamento facciale sopra evidenziate non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini della prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali, in presenza – salvo si tratti di trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero – di parere preventivo favorevole del Garante della privacy (comma 12).
Il testo coordinato del Decreto Legislativo è disponibile nel seguente link: Decreto Capienze - Testo Coordinato del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139