L'analisi della sentenza a cura dell'avvocato Pasquale Bonanni.
Il Tar Lazio, con la sentenza depositata il 20 febbraio 2015, dopo aver sollevato il quesito risolto dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza del 4 settembre 2014, ha accolto i ricorsi proposti dalla Committenza e ha annullato le delibere oggetto di impugnativa, con cui l’Osservatorio aveva determinato i costi minimi.
La sentenza del Tar Lazio, così come quella della Corte di Giustizia, hanno ad oggetto unicamente le delibere dell’Osservatorio e non travolgono l’intero sistema dei costi minimi di sicurezza.
Ciò è quanto si ricava da una attenta lettura dei citati provvedimenti.
Il Tar Lazio, infatti, allorquando ha preso posizione sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da una delle parti in contesa, fondata sulla circostanza che l’Autorità Garante non avrebbe impugnato i provvedimenti di aggiornamento dei costi, con ciò prestando acquiescenza agli atti in esame, ha osservato quanto segue: “ Permane l’interesse della ricorrente all’annullamento degli atti pregressi, considerato che il regime dei costi minimi rimane fissato, per il periodo di tempo fino all’adozione della nuova delibera, dalle determinazioni di cui agli atti pregressi, …, nell’arco temporale della loro efficacia e fino al momento della loro revoca e sostituzione”.
In virtù di tale osservazione e aderendo alla Sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre del 2014, il Tar Lazio ha disapplicato l’art.83 bis che costituisce ” la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio” e, cioè, le delibere dell’Osservatorio.
E’ chiaro, quindi, che la sentenza del Tar Lazio ha ad oggetto unicamente l’atto amministrativo impugnato rappresentato dalla delibera dell’Osservatorio, e non anche le determinazioni precedenti e successive, adottate dal Ministero, in materia di costi minimi.
Queste ultime, infatti, proprio perché provenienti dal Ministero e non da un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria, rispettano il principio d’imparzialità richiesto affinché uno Stato membro possa adottare provvedimenti restrittivi della concorrenza, al fine di tutelare il superiore interesse della sicurezza stradale.
In definitiva, la sentenza del Tar Lazio, così come la precedente sentenza della Corte di Giustizia, riguardano esclusivamente le delibere dell’Osservatorio, non coinvolgendo le determinazioni del Ministero in materia di costi minimi, che restano perfettamente valide.