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Il Green Pass

Le Certificazioni verdi Covid-19 e ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 - Provvedimenti attuativi

| Pubblicato in News
green pass

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 è stato pubblicato, ed è entrato contestualmente in vigore, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, che  disciplina il sistema delle certificazioni verdi Covid-19 digitali e interoperabili a livello europeo. Trattasi del cosiddetto Digital green certificate – DGC.

I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

  • vaccinazione anti Covid-19
  • guarigione dalla medesima malattia
  • effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo.

 

Dal 1° luglio 2021 i certificati saranno validi come Eu digital Covid certificate e agevoleranno l’esercizio del diritto di circolazione da e per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Oltre alle informazioni generali e comuni, ciascuna certificazione riporta dati specifici diversi a seconda della fattispecie attestata. In particolare:

  • la certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione contiene informazioni sulla tipologia di vaccino somministrato, il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste, data dell’ultima somministrazione effettuata e lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. La validità è di 9 mesi per chi ha completato il ciclo vaccinale mentre, per i vaccini che prevedono la somministrazione i due dosi, per chi ha fatto la prima dose la validità decorre dal quindicesimo giorno fino alla somministrazione della seconda dose;
  • la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta - oltre alla data ed al Paese dove è stato effettuato il primo test molecolare positivo - anche la data di inizio e fine validità della certificazione verde COVID-19 (6 mesi);
  • la certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo reca infine, tra le altre informazioni, l’esito del test, la struttura e lo Stato in cui è stato eseguito. La validità è di 48 ore.

 

Le certificazioni vengono redatte in lingua italiana, inglese, francese o spagnola, e vengono generate in automatico dalla Piattaforma Nazionale DGC al verificarsi di una delle tre sopra descritte condizioni.

Per le vaccinazioni già eseguite, le certificazioni saranno messe a disposizione a partire dal prossimo 28 giugno mentre fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti, avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19.

Il rilascio del certificato - della cui disponibilità l’interessato viene avvisato a mezzo SMS o via mail - avviene tramite:

  • portale della Piattaforma nazionale DGC (accesso tramite SPID/CIE o autenticazione a più fattori);
  • Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso diretto);
  • App Immuni (inserendo nell’App il codice univoco e le ultime otto cifre della propria TS);
  • App IO (attraverso messaggio ricevuto nell’app ed ingresso tramite SPID o CIE);
  • Sistema Tessera Sanitaria (per il tramite di un operatore, medico o farmacista, autorizzato).

 

Il certificato contiene un QR Code con le informazioni essenziali, e dovrà essere mostrato (direttamente sullo smartphone o in formato cartaceo) agli addetti ai controlli in tutti i casi in cui detta certificazione è richiesta.

A questo proposito, è opportuno evidenziare che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 Giugno 2021 , al comma 5, stabilisce che per gli ingressi dagli Stati dell’elenco C) del D.L. 52/2021 - in pratica, si tratta dell’U.E e Paesi dello S.E.E, Svizzera e Israele - purché non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi dichiarativi previsti dal DPCM 2 marzo 2021 e dall’art. 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021, la certificazione verde non opera nei casi previsti dall’art. 51, comma 7 del medesimo DPCM tra cui, come noto, rientrano gli equipaggi dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante.

Sempre per quanto concerne l’appena citata ordinanza, segnaliamo che:

  • proroga fino al prossimo 30 luglio il divieto generale di ingresso sul territorio nazionale per le persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka, scaduto lo scorso 30 maggio (art.4);
  • detta prescrizioni particolari (art.5) per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro),stabilendo – per chi ha ivi soggiornato o transitato nei 14 gg antecedenti all’ingresso in Italia – l’obbligo di eseguire il tampone non oltre le 48 h precedenti l’ingresso e l’obbligo, una volta entrati in Italia, di isolamento fiduciario per un periodo di 5 gg, al termine dei quali andrà effettuato un nuovo tampone molecolare o antigenico.

 

Anche in questo caso è prevista l’esenzione – fatti salvi gli obblighi dichiarativi – degli equipaggi dei mezzi di trasporto e del personale viaggiante.

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