Alcune associazioni di categoria la presentano come garanzia, per le imprese di trasporto, di ottenere dei soldi (e come mezzo per acquisire nuovi associati). Altre consigliano invece alle proprie imprese di non aderirvi, perché non conveniente. Ci sono infine casi di accordi che prevedono penali fino al 35%, nel caso in cui l’azienda cambi idea e decida di non dar più seguito all’azione legale. Ma in cosa consiste questa Class Action, quali sono le (reali) opportunità e quali le informazioni da sapere per maturare una decisione davvero consapevole? E' quanto cercheremo di chiarire con l’articolo che segue.
Partiamo dall’inizio.
La decisione “Trucks”.
Con decisione dello scorso 19 luglio, la Commissione Europea ha irrogato sanzioni record ai maggiori produttori europei di autocarri per aver posto in essere una violazione dell’art. 101 del TFUE proseguita per ben 14 anni:
“We have today put down a marker by imposing record fines for a serious infringement. In all, there are over 30 million trucks on European roads, which account for around three quarters of inland transport of goods in Europe and play a vital role for the European economy. It is not acceptable that MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco and DAF, which together account for around 9 out of every 10 medium and heavy trucks produced in Europe, were part of a cartel instead of competing with each other. For 14 years they colluded on the pricing and on passing on the costs for meeting environmental standards to customers. This is also a clear message to companies that cartels are not accepted.” – ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissario Europeo per la Concorrenza.
Le imprese coinvolte in questo scandalo sono:
AB Volvo (publ)
CNH Industrial N.V.
DAF Trucks Deutschland GmbH
DAF Trucks N.V.
Daimler AG
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Iveco Magirus AG
Iveco S.p.A.
MAN SE
MAN Truck & Bus AG
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
PACCAR Inc.
Renault Trucks SAS
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH
Volvo Lastvagnar AB
I prodotti interessati alla violazione sono:
Autocarri medi (peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate);
Autocarri pesanti (peso oltre le 16 tonnellate).
Il periodo di riferimento:
Dal 1997 al 2011.
L’infrazione contestata:
Coordinamento dei prezzi dei listini all’ingrosso da applicare nello Spazio Economico Europeo;
Coordinamento delle tempistiche di introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni inquinanti (da quelle “Euro 3” a quelle “Euro 6”);
Coordinamento delle decisioni di trasferire ai clienti finali i costi sostenuti per rispettare i sempre più severi standard europei di emissione.
La decisione finale è stata adottata a seguito di una procedura di «settlement», ossia una transazione tra la Commissione Europea e le imprese coinvolte. In tali casi, le imprese riconoscono espressamente la propria partecipazione ad un cartello e la responsabilità che ne deriva.
Il risarcimento del danno da illecito antitrust.
Ora vediamo a livello guiridico cosa comporta questa decisione.
Tutti coloro che hanno subito un danno a causa di una violazione delle norme antitrust hanno diritto a chiederne il risarcimento.
La competenza è delle giurisdizioni civili nazionali e, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento n. 1/2003:
«quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 [ora articoli 101 e 102] del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione».
Ciò significa che le decisioni della Commissione vincolano formalmente il giudice nazionale a ritenere incontrovertibilmente provata la sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale.
Come funziona in Italia?
Nel nostro ordinamento, imprese e consumatori hanno piena ed autonoma legittimazione ad agire in giudizio dinanzi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni che dimostrino di aver subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza.
Cosa occorre provare ?
fatto illecito;
danno subito;
nesso di causalità.
Sussistenza dell’illecito
Nel caso delle cosiddette azioni follow-on, ossia che seguono una decisione di accertamento da parte della Commissione Europea, la prova, come già detto, è rappresentata dalla decisione stessa.
Il danno
Secondo la giurisprudenza, la funzione del risarcimento è quella di rispristinare la situazione economica in cui il soggetto danneggiato si trovava prima dell’illecito, mentre è da escludere ogni intento punitivo nei confronti del danneggiante (Cfr. Corte di Giustizia, C-295/04).
In caso di cartelli, si ritiene che il danno risarcibile consista nella differenza tra il (maggior) prezzo effettivamente pagato per acquistare i beni o i servizi oggetto dell’intesa e il (minor) prezzo che per essi si sarebbe formato in un mercato concorrenziale, ossia non viziato dal comportamento illecito.
Il diritto al risarcimento integrale comprende il danno emergente e il c.d. «lucro cessante» (ossia, il mancato guadagno), oltre agli interessi calcolati dal momento in cui è si è verificato il danno.
Nesso di causalità
Da ultimo, la parte danneggiata dovrà provare il legame di causalità fra l'infrazione e il danno subito.
Bisogna tenere in considerazione che, quando un soggetto danneggiato ha trasferito, in tutto o in parte, sui propri acquirenti, il danno subito (ossia, il sovrapprezzo derivante dal cartello), tale danno non potrà essere oggetto di risarcimento.
L'autore di una violazione potrebbe, quindi, a fronte di una domanda di risarcimento, invocare a propria difesa l'avvenuto trasferimento del danno emergente dovendo però dimostrare l'esistenza e l'entità di tale trasferimento.
Tuttavia, nei casi in cui il trasferimento abbia dato luogo a una riduzione delle vendite, e quindi a un danno nella forma di un lucro cessante, dovrebbe restare impregiudicato il diritto a chiedere un risarcimento di siffatta componente di danno.
Come può, FIAP, aiutare le proprie imprese ad affrontare i costi e i rischi di un giudizio?
Per affrontare i costi di un giudizio nei confronti dell’impresa che ha commesso la violazione dalla quale è derivato il danno, sono ipotizzabili due principali alternative: ricorrere ai claim collectors o al litigation funding.
Claim collectors
Si tratta di società specializzate la cui finalità è quella di rilevare le pretese risarcitorie vantate da una pluralità di vittime di cartelli per poi instaurare, in nome e per conto proprio e sulla base di tali pretese, azioni di risarcimento del danno nei confronti delle imprese responsabili di violazioni antitrust.
In pratica, si verifica un vero e proprio “trasferimento della proprietà della pretesa risarcitoria”.
Il claim collector sostiene i costi del giudizio, sopportando i rischi connessi all’azione giudiziale; il danneggiato, invece, non affronta direttamente il processo e, in caso di esito positivo dell’azione, beneficia di una parte rilevante del risarcimento ottenuto.
Tra i principali claim collectors vi è Cartel Damage Claims (CDC), società di diritto belga che spesso opera attraverso società controllate costituite ad hoc per ciascun cartello.
Litigation funding
Si tratta di un accordo attraverso il quale una parte terza (generalmente società di investimento specializzate) si assume il rischio della causa sostenendone integralmente i costi e provvedendo alla copertura dal rischio di ulteriori costi in caso di esito negativo. Solo se il giudizio ha esito positivo, il funder, oltre a recuperare le spese che ha sostenuto, ha diritto al compenso (che viene sostanzialmente parametrato al risarcimento stabilito dal giudice o individuato in sede transattiva).
In genere, i funders non si assumono il rischio di investire in un’azione in cui l’ammontare del risarcimento richiesto non sia superiore ad un certo importo.
La FIAP sta valutando in maniera seria e approfondita, come procedere per garantire alle proprie imprese il giusto supporto legale senza oneri a loro carico. Nel frattempo sta raccogliendo presso tutte le aziende coinvolte in questa vicenda, una manifestazione di interesse al fine di essere pronta nel caso in cui si decidesse di procedere con una azione collettiva.
Ma quali sono le conseguenze del cartello «Trucks» per gli autotrasportatori?
È ragionevole presumere che le imprese attive nell’offerta di servizi di autotrasporto che abbiano acquistato, anche attraverso leasing, mezzi pesanti (nello specifico, quelli oggetto del cartello) dalle società suindicate tra il 1997 e il 2011, abbiano subito un danno a causa della violazione antitrust.
Il cartello, infatti, ha riguardato il 90% del mercato europeo ed è durato per ben 14 anni (mentre il rinnovo della flotta avviene, generalmente, ogni 5 / 6 anni).
Si ritiene che la vendita di circa 10 milioni di autocarri sia stata influenzata dal cartello.
Inoltre, secondo la letteratura economica, una volta cessata l’infrazione, i prezzi non tornano immediatamente ad un livello competitivo, ma impiegano un periodo di circa 2 anni. Appare, pertanto, probabile che si possa agire per il risarcimento del danno anche con riferimento, perlomeno, al 2012 e al 2013, in quanto i prezzi degli autocarri potrebbero aver risentito dell’effetto del cartello anche dopo il 2011.
Da notizie di stampa si apprende che, da una stima iniziale effettuata da uno studio legale straniero, il sovrapprezzo pagato per ogni singolo mezzo potrebbe essere pari a € 12.000 di listino.
Una stima attendibile richiederà, comunque, un'analisi economica dettagliata ed articolata, che dovrà essere condotta sotto la guida di esperti della materia.
Qualora foste interessati a maggiori chiarimenti e/o a partecipare a questa iniziativa, vi preghiamo di voler compilare il modello in allegato o di contattarci, fornendo i vostri dati e una indicazione del numero di veicoli coinvolti. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle iniziative che andremmo ad intraprendere.