Con la circolare n. 38 del 27 Febbraio u.s, l’Inps ha preso atto della nuova normativa in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso (legge 20 Maggio 2016, n.76), e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 Luglio 2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensili retribuiti per l’assistenza alla persona affetta da disabilità grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado. Per maggiori informazioni consultare la Circolare e il testo della circolare INPS disponibili in allegato.
Estensione dei benefici della Legge 104/1992 alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Nota Inps. Circ. 068/2017
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Circolari 2017