Chiedi a FIAP
phone icon
Aderisci a FIAP
signUp icon
Iscriviti alla Newsletter
newsletter icon
News

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

D.L. 1° aprile 2021, n. 44

| Pubblicato in News
covid 19 5073811 1920 002 v13

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 (in allegato) - ed è contestualmente entrato in vigore - il nuovo decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

In breve, il provvedimento prevede:

  • Ulteriori disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1)

Dal 7 al 30 aprile 2021, si continuano ad applicare le misure previste dal d.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo che le stesse contrastino con quanto diversamente disposto dal presente decreto. 

In particolare si prevede che dal 7 al 30 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collochino in “zona gialla” per effetto delle ordinanze de Ministro della Salute, si applicano in automatico le misure più restrittive stabilite per la “zona arancione”. La previsione è soggetta alla possibilità di deroga attraverso deliberazione del Consiglio dei ministri, in ragione dell’andamento dell’epidemia nonché dell’andamento dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili.

Sempre nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021, le misure restrittive previste per la “zona rossa” saranno applicate anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dall’ultimo monitoraggio disponibile. Nello stesso periodo, è possibile un inasprimento delle misure di contenimento, con provvedimenti motivati dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nelle Regioni e Province Autonome in cui si applicano le misure stabilite per la zona arancione, dal prossimo 7 aprile fino alla fine del mese è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una abitazione privata una sola volta al giorno. Ciò potrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 22, e potrà riguardare solo due persone salvo che si tratti di minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale, o di persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nei giorni sopra indicati, invece, lo spostamento in questione non potrà avvenire invece nei territori nei quali si applicano le misure previste per la zona rossa.

Appare utile ricordare che in zona arancione sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

L’articolo 1, comma 7, conferma l’impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevedendo che la violazione delle nuove misure introdotte è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020.

Salvo che il fatto costituisca reato, pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sopradetta sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo.

In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Tra gli altri argomenti affrontati nel decreto, segnaliamo inoltre:

  • Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (art. 2);
  • Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 (art. 3);
  • Prevenzione del contagio mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4);
  • Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19 (art. 6);
  • Termini in materia di terzo settore (art. 8, comma 4). Anche gli enti del terzo settore vengono ammessi a fruire delle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti (convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, espressione del voto per via elettronica, ecc.) di cui all’art. 106 del DL 18/2020 per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
download icon Gazzetta Ufficialen. 79 del 1 aprile 2021
2.5 MB Download
customer care icon
Chiedi a FIAP

Contattaci per informazioni, chiarimenti e supporto!

fiap icon
Iscriviti a Fiap

Entra far parte della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali

info icon
Informazioni

Contattaci in modo semplice e veloce!