La Ministra dei Trasporti ha disposto con 4 Decreti la razionalizzazione dei servizi di trasporto aereo, ferroviario e di persone, secondo quanto stabilito dall’art. 1, punto 5) del DPCM 11 marzo 2020
I decreti sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e si tratta del n.112 del 12 marzo 2020 (Trasporto aereo), n.113 del 13 marzo u.s. (Trasporto ferroviario), n. 114 del 13 marzo u.s (Autoservizi interregionali), e n. 117 del 14 marzo u.s. (collegamenti Sardegna), n. 118 del 16 marzo 2020 (collegamenti Sicilia).
In sintesi, i provvedimenti prevedono quanto segue:
- Per il trasporto aereo (DM 112) sono assicurati i soli servizi minimi essenziali, e l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera, e Roma Ciampino per i soli voli di Stato, trasporto organi, servizi antincendio canadair e servizi emergenziali;
- Per il trasporto ferroviario (DM 113) di passeggeri, sia relativamente alle attività a mercato che a quelle svolte in base a contratti di servizio pubblico per la lunga percorrenza tra Trenitalia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono assicurati i servizi minimi essenziali, garantendo almeno una coppia di treni di collegamento, su ogni direttrice indicata nelle tabelle dell’allegato 1 del Decreto 113, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto. Nessuna limitazione è prevista per il trasporto delle merci e per i servizi emergenziali;
- Per gli autoservizi interregionali (D.M 114), sono garantiti esclusivamente i servizi minimi essenziali e, in deroga alla disciplina del settore, le modifiche e le riduzioni dei servizi possono essere adottate dal vettore previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all’utenza, a condizione che il vettore non proceda all’integrale cessazione dei servizi da erogare, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero della Salute e di quanto previsto alle lettere d) ed e) dell’art. 1 del DPCM 11 marzo (assumendo controlli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro, adottando strumenti di protezione individuale e incentivando le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali);
- Per i collegamenti con la Sardegna (DM 117) è sospeso il trasporto marittimo di passeggeri, mentre continua ad essere assicurato, fermo restando l’utilizzo delle navi previste nella convenzione di Tirrenia con lo Stato, il trasporto marittimo delle merci possibilmente con unità di carico isolate, non accompagnate. In presenza delle dimostrate e inderogabili esigenze indicate dall’art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo (lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio, abitazione, residenza), previa autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna, adottata, sentita l’Autorità sanitaria regionale, ai sensi dell’art. 32 della legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (l.833/1978), può essere consentito il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto di merci.
Sempre per la Sardegna, il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato solo presso l’Aeroporto di Cagliari, per le richiamate dimostrate e improrogabili esigenze indicate dall’art. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo (lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio, abitazione, residenza), sempre previa autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna, adottata, sentita l’Autorità sanitaria regionale, ai sensi dell’art. 32 della legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (l.833/1978).
- Anche per la Sicilia (DM 118) il MIT ha deciso di sospendere i collegamenti e i trasporti ordinari di persone da/per l'Isola, aderendo ad una precisa richiesta della medesima Regione. Nessuna limitazione è in vigore per il trasporto di merci