Con circolare del 15 febbraio scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardo gli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, introdotti dal D.Lgs. 136/2016 di recepimento e attuazione della Direttiva 2014/67/EU per prevenire e contrastare il distacco transazionale non autentico.
Il D.Lgs. 136/2016 ha previsto, tra gli altri requisiti, l’obbligo, a carico del datore di lavoro estero distaccante di conservare (predisponendone copia in lingua italiana), per tutto il periodo del distacco e fino a 2 anni dopo la sua cessazione, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente, e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.
L’INL, con la circolare sopracitata, è intervenuto per chiarire che cosa debba intendersi per “documentazione equivalente” alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP disponibile in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.