Con l’emanazione della Determina n. 24/2025, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha fissato i termini per la dichiarazione dei dati e per il versamento del contributo dovuto per il suo funzionamento riferiti all’anno 2025.
Nel ricordare che, in applicazione dell’art. 20 del DL 10 agosto 2023 n.104, il settore dell’autotrasporto merci è stato escluso dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell’ART, ancora una volta, si specifica che l’obbligo della dichiarazione dei dati anagrafici ed economici all’ART non sussiste per l’impresa che svolge “solo” attività di trasporto merci su strada. Qualora l’impresa svolga, oltre al trasporto merci su strada, altre attività contemplate dalla Delibera è tenuta ad assolvere l’obbligo dichiarativo.
Entro il 15 maggio 2025 le imprese tenute alla contribuzione che hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro – a prescindere da esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi come previste e individuate negli atti della Autorità - devono assolvere, per via telematica, gli obblighi di dichiarazioni all’ART dei dati anagrafici ed economici, pena l’applicazione delle sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.
Sempre entro il 15 maggio 2025 le imprese, qualora ricorrano le condizioni, devono effettuare il pagamento nella misura di due terzi del contributo dovuto. La restante parte dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2025.
La misura del contributo è pari allo 0,45 per mille sul fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della Delibera (19 febbraio 2025) - ridotto a fronte delle esclusioni e scomputi previsti - con l’esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 3.150 euro.
Si precisa che la voci escluse dalla base imponibile vanno dettagliate in un apposito prospetto. Nel caso di imprese con ricavi superiori a 20 milioni di euro che abbattono la base imponibile di oltre il 20%, oltre al prospetto, va prodotta un’attestazione sottoscritta, a scelta dell’impresa, dal revisore legale dei conti, dalla società di revisione legale dei conti o dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui si riferiscono le esclusioni.
Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva, a mezzo Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
Si ricorda che, secondo l’art. 1 della Delibera ART n. 183/2024, come integrata dalla Delibera ART n. 1/2025, i soggetti tenuti alla contribuzione sono quelli che esercitano una o più attività tra le seguenti:
- a) gestione delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni)
- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica)
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie)
- e) operazioni e servizi portuali
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato
- g) servizio taxi
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci
- i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada
- k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci
- l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto di merci su strada
- n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
Per l’individuazione delle voci di fatturato da escludere o scomputare e quant’altro dalla base imponibile per il calcolo, si raccomanda la lettura puntuale della Determina allegata alla presente note, della Delibera ART 1/2025, diffusa da FIAP lo scorso 24 febbraio 2025 , nonché della circolare FIAP Prot. 77 del 18 aprile 2024 che riporta indicazioni concernenti le attività ancillari.