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Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (proroga dello “stato di emergenza e altre misure legate alla pandemia da Covid-19)

Circ. 01/2022

| Pubblicato in Circolari 2022
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Il 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure di interesse.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (art. 1), e conseguenti proroghe delle principali abilitazioni alla guida e attestazioni di interesse del settore.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della pandemia da Covid-19, lo stato di emergenza nazionale è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

Ciò ha fatto scattare tutta una serie di proroghe fino al 29 giugno 2022, valide solo per la circolazione in Italia, che riguardano da vicino anche le principali abilitazioni alla guida (patenti e CQC) e attestazioni (sanitarie – per la guida di autotreni e autoarticolati di massa superiore alle 20 t da parte di soggetti che hanno compiuto 65 anni – e legate al trasporto di merci pericolose su strada), che sono state illustrate dal MIMS con la Circolare prot. 39841 del 27 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le patenti e le CQC scadute e da rinnovare:

  • per la circolazione in Italia, quelle con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria);
  • per la circolazione all’estero (o in Italia con patente/CQC rilasciata da altro Stato U.E o del SEE), l’unica proroga ancora sfruttabile è quella prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267, secondo la quale per le patenti/CQC con scadenza dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021, si applica una proroga di 10 mesi dalla scadenza originaria (quindi, in realtà, è ancora vigente per le patenti scadute dal marzo al giugno 2021).

Per le revisioni la normativa italiana non prevede ulteriori proroghe per cui, anche in questo caso, per la circolazione in Italia e in ambito U.E rimane applicabile soltanto quella sopra descritta del Reg.2021/267, come da seguente tabella:

Categoria Veicoli

Mese scadenza revisione

Proroga scadenza

M, N, O3, O4, T5

Marzo 2021

31 Gennaio 2022

M, N, O3, O4, T5

Aprile 2021

28 Febbraio 2022

M, N, O3, O4, T5

Maggio 2021

31 Marzo 2022

M, N, O3, O4, T5

Giugno 2021

30 Aprile 2022

In ogni caso, per tutti gli ulteriori approfondimenti sulla questione delle proroghe legate all’emergenza Covid, si rimanda alla lettura della nota ministeriale e della tabella di sintesi, disponibili in allegato.

Durata delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 3).

Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesi, dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesi, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall’avvenuta guarigione.

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo delle mascherine trova applicazione anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca.

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, è inoltre obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2:

  • per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico;
  • per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

 

Consumo di cibi e bevande (art. 5)

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd. green pass rafforzato (1) nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 8)

  • Estensione obbligo green pass ai corsi di formazione privati (comma 2).

Sono aggiunti all’elenco di attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass, i corsi di formazione privati se svolti in presenza.

  • Impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato (commi 3 e 4)

La disposizione estende fino al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro.

Si ricorda che la finalità del provvedimento è quella di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.

Il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Alla luce dell’estensione temporale di cui sopra, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Viene prorogata, altresì, la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass. A tali imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

  • Proroga articolo 6 decreto legge n.172 del 2021 – green pass rafforzato (comma 5)

Fino al 31 marzo 2022, le disposizioni sul “green pass rafforzato” si applicheranno – a seguito della proroga dei termini previsti dall’articolo 6, comma 1 del decreto legge 26 novembre 2021, n.172 anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni.

Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale.

Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione, ma continuerà a essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mense e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass ordinario, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.

 

Controlli per gli ingressi sul territorio nazionale (art. 11)

Per contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2, si prevede che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici  o molecolari ai viaggiatori in ingresso sul territorio nazionale. I viaggiatori che risulteranno positivi al test saranno sottoposti ad isolamento fiduciario di 10 giorni nei “Covid Hotel”, previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente, ai fini della necessaria sorveglianza sanitaria.

 

Proroga disposizioni decreto “Cura Italia” (art. 16, comma 1, all. A, n. 3 e 4)

Vengono prorogate al 31 marzo 2022 le seguenti disposizioni contenute nel decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.27):

  • art. 17-bis, commi 1 e 6, che consente alle strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del virus COVID-19 (n. 3, all. A);
  • art. 73, che consente agli organi collegiali degli enti locali e degli enti pubblici nazionali, nonché degli enti ed organismi del sistema camerale, delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi la possibilità di svolgere le sedute in video conferenza (n. 4, all. A).

 

Lavoro agile cd. “semplificato” (art. 16, comma 1, all. A, n. 16)

La disposizione proroga il regime di smart working “semplificato” ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro di poter attivare lo strumento con un atto unilaterale, senza la necessità di dover sottoscrivere un accordo individuale con il lavoratore e relativo singolo invio telematico.

Conseguentemente, sono prorogate le modalità operative poste in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale modalità, che consente il caricamento, con un unico flusso telematico, di comunicazioni di attivazione dello smart working relative a più lavoratori.

 

Prestazione lavorativa dei “soggetti fragili” (art. 17, commi 1 e 2)

La disposizione proroga fino alla data di adozione del decreto interministeriale sotto riportato e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022 la possibilità di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori cd. Fragili (ai sensi dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima  categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Con il decreto interministeriale di cui sopra (a firma del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

 

Congedi parentali (art. 17, comma 3)

L’articolo 17, comma 3 estende fino al 31 marzo 2022 la possibilità di fruizione dei congedi parentali per i genitori con figli in quarantena a causa Covid, di cui all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

In particolare, tale disposizione riconosce, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 marzo 2022.

Tali congedi vengono retribuiti al 50 per cento per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia retroattiva, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del decreto.

Si prevede, infatti, che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs n.151/2001, fruiti dai genitori sia durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, durante l’infezione da SARS Covid19 del figlio, e durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50 per cento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Per il calcolo dell’indennità del 50 per cento si prenderà a riferimento quanto disposto dall’art. 23 del T.U. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2, cioè la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, a cui non si potranno aggiungere i ratei relativi alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati ai lavoratori.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l’anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite  di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Proroga delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 (art. 18)

Vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

 

[1] Si tratta, in particolare, dei soggetti in possesso delle certificazioni rilasciate a seguito di:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a, del decreto Riaperture);
  • avvenuta guarigione da COVID-19 (art. 9, comma 2, lett. b, del decreto Riaperture);
  • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis, del decreto Riaperture).

Rimangono dunque esclusi i soggetti cui la certificazione verde sia stata rilasciata all’esito di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9, comma 2, lett. c) del decreto Riaperture).

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