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Decreto flussi 2026-2028

Decreto flussi v5

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 2 ottobre 2025, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Le specifiche del provvedimento sono consultabili e scaricabili direttamente dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/flussi-2026-2028-pubblicato-il-decreto-da-oltre-497mila-ingressi

Per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto, sono confermate le limitazioni già note. I lavoratori che entrano in Italia per attività di “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco” (cod. ATECO H.49.4) devono essere in possesso di patenti professionali equivalenti alla categoria CE. Possono accedere cittadini dei Paesi indicati nell’art. 6, comma 2, con i quali l’Italia ha stipulato accordi per la conversione delle patenti.

Gli Stati inclusi sono: Albania (accordo valido fino al 12/07/2026), Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Marocco, Moldova, Serbia (accordo valido fino al 17/12/2028), Tunisia (accordo valido fino al 20/07/2030) e Ucraina (accordo valido fino al 24/01/2027).

Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente. In questi casi, il contratto di lavoro avrà durata determinata, fino a un massimo di un anno.

Per l’effettivo impiego come conducente in Italia, le imprese di trasporto devono dimostrare il perfezionamento degli adempimenti formativi previsti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), necessaria per l’abilitazione.

Come ribadito dal MIT nella circolare n. 33146 del 6 novembre 2023, chi guida un camion in Italia per conto di un’impresa di autotrasporto deve obbligatoriamente ottenere la CQC.

È possibile per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un’impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.

Pertanto, ai fini dell’ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta. Se il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere a tempo indeterminato.

Per presentare l’istanza di nulla osta, l’impresa richiedente deve:

  • essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009;

  • per il trasporto merci per conto terzi (ATECO H 49.4), essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di appartenenza e possedere la licenza comunitaria valida per trasporti internazionali.

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