Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2021, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta in favore degli investitori e delle società che aumentano il capitale.
Come noto, il decreto “Rilancio”, per stimolare gli investimenti e rafforzare il patrimonio delle imprese di medie dimensioni, riconosce:
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un credito d’imposta a favore degli investitori, pari al 20% del conferimento in denaro deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento (articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020);
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un credito d’imposta a favore delle società conferitarie pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato dopo il 19 maggio 2020 e versato entro il 31 dicembre 2020 (articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020).
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due crediti d’imposta.
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