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Così è (punto)

Sono state finalmente introdotte regole chiare sulle attese al carico e allo scarico: passati i 90 minuti di franchigia il tempo si paga. Gli standard non sono negoziabili, non si abbassano né modificano al ribasso

| Pubblicato in Organi di Informazione
Cosi e punto VieTrasporti Alessandro Peron

articolo a cura di Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP per Vie & Trasporti - Novembre 2025

Il legislatore ha riscritto l’articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005 (DL 73/2025, conv. L. 105/2025), introducendo regole finalmente chiare sulle attese al carico e allo scarico. Da oggi vale una franchigia di 90 minuti, che parte dall’arrivo del veicolo al punto di carico o scarico. Superata questa soglia, scatta un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione, aggiornato ogni anno. Lo stesso indennizzo si applica anche quando il tempo materiale di carico o scarico supera quello previsto dal contratto. La responsabilità è solidale tra committente e caricatore: significa che entrambi rispondono insieme in caso di ritardi. Le imprese di autotrasporto possono dimostrare l’arrivo con geolocalizzazione o tachigrafo, mentre il committente deve registrare inizio e fine operazioni con i documenti di sito. FIAP ha fortemente voluto questa riforma per ridurre le soste improduttive, tutelare gli autisti, rispettare i tempi di guida e migliorare la sicurezza e l’efficienza della filiera.

Negli ultimi giorni si sono diffusi pareri discordanti: c’è chi sostiene strane teorie sull’interpretazione della franchigia dei 90 minuti o ancora che l’intero impianto sia liberamente negoziabile al ribasso tra le parti. Non è così. Il testo è chiaro: la franchigia copre l’attesa fino all’avvio effettivo e continuativo delle operazioni. Piccole attività preparatorie o pause non interrompono il conteggio. Inoltre, anche i tempi di esecuzione devono essere congrui, cioè realistici. Non si possono fissare durate troppo brevi solo per aggirare la norma.

Tutto nero su bianco

L’intero impianto della norma definisce standard minimi non negoziabili. Abbassarli o modificarli al ribasso significherebbe svuotare la legge del suo senso, che è quello di proteggere chi lavora (gli autisti) e garantire sicurezza stradale (cittadini) e condizioni eque per tutti (la filiera).

Se mancano tempi contrattuali chiari o prove oggettive dell’inizio delle operazioni, si applica un principio pratico: il periodo tra arrivo e partenza del mezzo si considera attesa, salvo documenti che dimostrino il contrario. È una regola di buon senso, coerente con la logica della norma: evitare abusi e false giustificazioni.

Ignorare o non applicare le nuove regole, sia da parte del committente che dell’impresa di autotrasporto, può comportare responsabilità gravi. In caso di incidenti, la mancanza di procedure corrette o tempi congrui può creare profili di corresponsabilità per tutti gli attori della filiera. Oltre ai rischi civili, si toccano anche gli obblighi di sicurezza sul lavoro, e nei casi più gravi, la pressione sui tempi può perfino contribuire a causare un sinistro.

Alcuni chiedono al Ministero una “interpretazione” ufficiale. Ma una circolare può solo orientare le prassi, non ha valore vincolante: solo una legge del Parlamento o una sentenza può interpretare diversamente la norma. È inutile e controproducente alimentare dubbi artificiosi sull’applicazione della disciplina: occorre applicarla subito e correttamente, a tutela dell’intera filiera.

Per quanto mi riguarda, come FIAP, abbiamo già dato la nostra disponibilità a sostenere le imprese in ogni sede, anche giudiziaria, per affermare i principi della riforma: 90 minuti per l’attesa fino al vero avvio delle operazioni, indennizzo certo, tempi materiali congrui e non elusivi, standard minimi non comprimibili. È una questione di legalità, sicurezza e concorrenza leale: farla funzionare significa rispettare chi lavora, rendere i piazzali più efficienti e le strade più sicure.

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