Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 Settembre u.s è stato pubblicato il DPCM del 7 Settembre 2020, che proroga fino al 7 Ottobre 2020 le prescrizioni precauzionali minime del DPCM del 7 Agosto per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.
Il provvedimento conferma come misure essenziali di prevenzione il divieto di assembramento, il distanziamento di almeno un metro, il lavaggio delle mani e l’uso delle mascherine; per queste ultime, viene richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 Agosto, che prescrive l’obbligo di utilizzo dalle 18 alle 6 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.
Viene inoltre confermata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 sull’obbligo di tampone e segnalazione alla ASL per gli ingressi in Italia provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Peraltro, l’art.1, comma 2 del decreto in commento esclude tale obbligo nei casi previsti dall’art.6, commi 6 e 7 del DPCM del 7 Agosto:
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(Comma 6) equipaggio dei mezzi di trasporto; personale viaggiante; spostamenti da e verso San Marino e Vaticano; ingressi per motivi di lavoro, regolati da speciali protocolli di sicurezza; ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di attestazione di aver effettuato nelle 72 ore antecedenti all'ingresso un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo;
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(Comma 7) soggiorni brevi in Italia di 120 ore per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza; transiti in Italia con mezzi privati, di durata non superiore a 36 ore; cittadini e residenti degli Stati indicati negli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20, in ingresso per motivi di lavoro; personale sanitario; lavoratori transfrontalieri; personale di imprese e enti con sede legale o secondaria in Italia, per spostamenti all'estero per motivi di lavoro di durata non superiore a 120 ore; funzionari e agenti dell’Unione Europea, o di organizzazioni internazionali, diplomatici, personale delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e della polizia di stati nell'esercizio delle proprie funzioni; alunni e studenti frequentanti un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale rientrano almeno una volta a settimana.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e il DPCM 7 settembre, 2020 disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.