La recente sentenza della Corte di Cassazione del 4 agosto 2025 interviene su un tema che da anni crea incertezza nella filiera del trasporto e della logistica: la distinzione tra contratto di trasporto e appalto di servizi. Un confine che molti ritenevano chiaro, ma che nella pratica quotidiana risulta spesso più complesso e fonte di rischi rilevanti per imprese e committenti.
La Corte ha stabilito che non è la denominazione del contratto a determinarne la natura, ma il contenuto effettivo delle attività svolte. Quando il servizio è continuativo nel tempo, quando comprende operazioni ulteriori rispetto al semplice trasferimento delle merci – come carico, scarico, gestione dei colli, resi, attività documentale e micro-logistica – e quando l’impresa che lo esegue utilizza una propria organizzazione di mezzi e personale, assumendosi il relativo rischio d’impresa, allora il rapporto deve essere qualificato come appalto. Anche la modalità di remunerazione è rilevante: un compenso forfettario o legato a un insieme di attività, e non alle singole spedizioni, è un ulteriore indice della natura di appalto.
In questa situazione si applica l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che introduce la responsabilità solidale del committente e dell’eventuale vettore principale per retribuzioni, differenze retributive, contributi e altri diritti dei lavoratori impiegati dall’appaltatore o dal sub-vettore. Tale responsabilità si attiva anche in presenza di documentazione formale regolare, compreso il DURC.
FIAP accoglie con favore questo chiarimento, che conferma una posizione che la Federazione sostiene da anni: gran parte delle attività oggi inquadrate come “trasporto” sono, nella sostanza, appalti di servizi, spesso utilizzati per strutturare subaffidamenti che generano distorsioni concorrenziali e mettono a rischio le imprese che operano correttamente. La sentenza contribuisce a rafforzare la necessità di una filiera più trasparente, responsabile e rispettosa delle regole, scoraggiando modelli operativi basati su strutture opache o irregolari.
FIAP evidenzia tuttavia che la responsabilità solidale non riguarda solo i committenti finali, ma anche i vettori principali, i quali possono trovarsi a rispondere per irregolarità imputabili ai propri sub-vettori. Per questa ragione, è fondamentale che le imprese verifichino con attenzione la natura reale dei rapporti contrattuali, rivedano le modalità di gestione dei subaffidamenti e introducano controlli sostanziali sulla filiera.
In questo contesto, FIAP richiama l’utilità operativa del TCR – Transport Compliance Rating, uno strumento che consente di valutare in modo approfondito l’affidabilità organizzativa, contributiva e retributiva dei propri partner di filiera, offrendo alle imprese un supporto concreto per ridurre l’esposizione ai rischi e migliorare la qualità dei propri affidamenti.
La sentenza della Cassazione rafforza l’esigenza di costruire una filiera del trasporto più solida, trasparente e basata su regole chiare, in cui le imprese sane possano competere in modo equo. FIAP continuerà a sostenere le aziende che investono in qualità, legalità e responsabilità, promuovendo un mercato fondato su criteri di correttezza e sostenibilità, a beneficio dell’intero settore e del Paese.
Per approfondire ulteriormente il tema, consultare anche la Circolare prot. 213/2025 "Criteri per distinguere l’appalto dal contratto di trasporto e ricadute operative per committenti, vettori principali e sub-vettori. Sentenza Cassazione 4 agosto 2025" indicata nelle notizie correlate, presenti in fondo all’articolo (“Ti potrebbe interessare anche…”).