Con la circolare n. 16/2017, del 28 Agosto u.s, il Ministero del Lavoro ha ricordato che sulla base di quanto stabilito dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015, a partire dal 24 Settembre p.v le ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, potranno essere autorizzate solo nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato; da quella data, infatti, cessa la disposizione transitoria contenuta all’art.44, comma 3 del medesimo decreto, che rinviava di 24 mesi l’applicazione di questa norma. Per maggiori informazioni, consultare la Circolare e la nota ministeriale disponibili in allegato per gli utenti registrati.
CIGS per crisi e ristrutturazione aziendale. Limite di riduzione delle ore di sospensione dal lavoro. Circ. 193/2017
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Circolari 2017