L’Albo Nazionale a cui sono iscritte tutte le imprese che, a qualsiasi titolo, gestiscono rifiuti, ad esempio a partire dai produttori, ai trasportatori, agli intermediari, a chi li trasforma e a chi li stocca in via definitiva alle imprese che effettuano bonifiche di siti inquinati, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto interministeriale ambiente-trasporti del 3 giugno 2014 ha profondamente innovato tutta la regolamentazione della figura del Responsabile Tecnico (RT) definendone in maniera puntuale i compiti e le responsabilità ed anche i “titoli” che deve possedere per poter esercitare l’attività, nonché le modalità con le quali, ogni 5 anni, dovrà sottoporsi ad una verifica del mantenimento degli stessi.
Fermo restando che il Responsabile Tecnico (RT) può essere sia interno che esterno all’azienda (professionista incaricato), la nuova disciplina ha introdotto novità che entreranno in piena operatività nell’ottobre 2022 ma che, in un’ottica di prudenziale gestione o in caso di modifiche della classe o della categoria di iscrizione o per coloro che intendono iniziare l’attività, sono operative fin da ora. Entriamo nel dettaglio delle novità introdotte insieme a Silvio Faggi, Segretario Generale FIAP.D - Inquadriamo al meglio la figura del Responsabile Tecnico RT nei suoi compiti, responsabilità e requisiti tecnico-professionali?SF – Schematizzando, per semplicità. Il compito del Responsabile Tecnico è quello di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. L’RT svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti prima riportati. Il Comitato Nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità dell’RT. Attualmente, I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13 del Decreto Interministeriale n° 120 del 3 giugno 2014
L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti elencati, sono regolamentati dal Comitato Nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale. L’incarico di RT può essere ricoperto anche da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale ne stabilisce i criteri e i limiti.
D - È per quanto concerne la dimostrazione dell’idoneità del Responsabile Tecnico?SF - L’idoneità dell’RT è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Il Comitato Nazionale a tale scopo ha definito le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche. È dispensato dalle verifiche il Legale Rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile
tecnico e che, come stabilito dall’Albo, abbia maturato una esperienza ventennale nel settore di attività.
L’RT delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per un quinquennio, a far data dal 16 ottobre 2017 data di entrata in vigore della delibera 30 maggio 2017 del Comitato Nazionale. Detti soggetti, trascorso il quinquennio o in caso di variazione di categoria o di classe sono obbligati a sostenere l’esame di aggiornamento.
D – L’RT ogni 5 anni deve dimostrare la propria idoneità a svolgere la funzione attraverso il superamento di un esame?SF – La risposta è SI. Devono, infatti, sostenere l’esame:
-tutti coloro che intendono esercitare la funzione di responsabile tecnico in una impresa iscritta all’albo gestori ambientali;
-coloro che, pur essendo già inseriti in aziende iscritte con funzioni di RT intendono cambiare classe o categoria.
D - I RT già inseriti in azienda alla data di pubblicazione del regolamento 120/2014 da quando si iniziano a calcolare i 5 anni per la prima verifica?SF - Coloro che alla data del 16 ottobre 2017 ricoprivano già la funzione di RT in una impresa iscritta all’Albo gestori ambientali - o che alla stessa data erano stati già indicati pur non essendo ancora esaurito l’iter di iscrizione - continuano ad esercitare PER LA STESSA CLASSE E PER LA STESSA CATEGORIA in deroga per cinque anni vale a dire fino al 15 ottobre 2022. Tuttavia, al fine di evitare un ingorgo alla scadenza è stato previsto che gli stessi già a far data dal 2 gennaio 2021, potranno sostenere gli esami di aggiornamento.
D - Quanti sono presumibilmente gli RT impegnati in questo processo di rinnovo?SF - Posto che ogni azienda iscritta ha l’obbligo di designare un proprio RT, in totale i rinnovi da fare entro il 15 ottobre 2022 interessano tutti i Responsabili tecnici che oggi prestano la propria attività a favore delle 41.542 imprese iscritte alle classi 4-5-8-9-10. A questi, poi, ovviamente, vanno aggiunti tutti i nuovi richiedenti che vorranno iniziare ad esercitare la funzione di RT.
D - Quali sono stati gli esiti delle prime sessioni d’esame?SF - I dati, suddivisi per sede d’esame, sono:
CITTA’
Data esame
iscritti
promossi
% promossi
Venezia
19/12/2017
144
31
21,50%
Napoli
09/01/2018
256
18
7,03%
Cagliari
17/01/2018
83
7
8,43%
Milano
24/01/2018
149
34
22,80%
Palermo
31/01/2018
95
5
5,26%
Roma
07/02/2018
94
19
20,21%
Torino
14/02/2018
59
10
16,94%
Catanzaro
21/02/2018
76
10
13,15%
Milano
07/03/2018
110
29
26,36%
Genova
14/03/2018
47
17
36,17%
Firenze
21/03/2018
88
11
12,50%
Potenza
28/03/2018
91
17
18,68%
Come è possibile constatare, la % di idonei è estremamente bassa. Se da un lato indicano la complessità della prova, dall’altro, la necessità di supportare i richiedenti con un adeguato percorso formativo. Un corso di preparazione all’esame che, pur non essendo obbligatorio, evidentemente si rende indispensabile.
D – In cosa consiste la prova d’esame?
SF - La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
-Risposta esatta: +1,00
-Risposta errata: – 0,50
-Risposta omessa: 0,00
Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:
Per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
-32 punti del modulo obbligatorio
-34 punti per il modulo specialistico
Per la verifica di aggiornamento un punteggio pari almeno a:
-28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie
-30 punti nel modulo specialistico
D – Qual’è la proposta formativa di FIAP, per tutti gli interessati?SF – La FIAP è in procinto di avviare corsi di preparazione per coloro che intendono svolgere l’attività di Responsabile tecnico o che dovranno sottoporsi alla prevista verifica quinquennale. I corsi, organizzati su tutto il territorio nazionale, a livello provinciale o comunque per territori omogenei, saranno tenuti da un pool di docenti ed esperti che da tempo collaborano con il nostro Ente e saranno supportati da materiale didattico appositamente predisposto. I corsi saranno avviati in tempo utile per poter consentire ai candidati di iscriversi alla prima sessione d’esame utile in base al calendario predisposto dall’Albo nazionale e comunque solo al raggiungimento del numero minimo degli iscritti presso ciascuna sede.
Per informazioni più approfondite, gli interessati possono rivolgersi aSara Caporali s.caporali@fiapautotrasporti.itPiero Savazzi