Con circolare congiunta del 7 ottobre 2020, la Direzione Generale del Trasporto Stradale ed il Comitato Centrale hanno dettato istruzioni alle quattro Direzioni Generali territoriali del Dipartimento Trasporti, nonché alle Regioni e Province autonome, di provvedere alla cancellazione dall’Albo e dal REN delle imprese di autotrasporto che risultano non più iscritte nei Registri imprese delle Camere di Commercio (CCIAA).
Un provvedimento, voluto dalle Associazioni del settore, fortemente sostenuto da FIAP, che trova il suo fondamento sulla base del presupposto giuridico che l’iscrizione alla CCIAA rappresenta una condizione generale ed imprescindibile per l’esercizio delle attività economiche e quindi per la professione di autotrasportatore di cose su strada, ai sensi dell’articolo 13 della legge 298/74, dell’art. 13 del Regolamento UE 1071/298 e delle note ministeriali del 15 aprile e 29 dicembre 2016.
Facendo specifico e stretto riferimento alle norme citate, la circolare dispone che il “provvedimento di cancellazione, adottato dall’Autorità competente, deve aver effetto - come in effetti avrà effetto - sia sull’iscrizione all’Albo … sia sull’autorizzazione all’esercizio della professione, vale a dire sull’iscrizione al REN”.
La circolare invia alle Autorità destinatarie della nota sia i modelli per l’avvio dei procedimenti di cancellazione, sia quello per l’adozione dei relativi provvedimenti.
La circolare e tutti modelli previsti sono allegati