
Con nota protocollo n.896 del 26 Ottobre u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affermato che non è tenuto a prestare il preavviso - a prescindere dall’aver fruito o meno del congedo di paternità - il lavoratore padre che rassegni le proprie dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento di cui all’art.54 del d.lgs 151/2001.
Quest’ultima norma, ricordiamo, al comma 7 prevede il divieto di licenziamento del padre lavoratore che fruisca del congedo di paternità, per l’intera durata di quest’ultimo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP, disponibile in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.