Entro il 31 gennaio p.v., in esecuzione dell’obbligo previsto dall’art. 36, comma 3 del Dec. Leg.vo 81/2015, le imprese che durante il 2017 hanno utilizzato dei lavoratori somministrati da Agenzie interinali, devono produrre e trasmettere una comunicazione alle Organizzazioni Sindacali (R.S.A o R.S.U quando presenti) o, in mancanza, agli Organismi Territoriali di categoria delle Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione deve obbligatoriamente specificare il numero dei contratti di somministrazione stipulati, la durata, il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati. Operativamente, il documento potrà essere consegnato a mano, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. La mancata o errata comunicazione comporta una sanzione per il datore di lavoro, da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di € 1.250,00.
Bandi e Circolari
Lavoro. Comunicazione obbligatoria dei lavoratori in somministrazione. Circ. 015/2018
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Circolari 2018