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L’affaire Artoni e l’azione diretta del sub-vettore nei confronti dei committenti del trasporto

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Il contenuto di un comunicato recentemente pubblicato sul sito web dell’Azienda emiliana, a firma del Commissario Straordinario, accresce l’attenzione sulla questione relativa all’applicazione di quanto sancito nell’articolo 7 ter della Legge 286/05, in scenari interessati dalla applicazione della Legge Fallimentare Era stato il Presidente FIAP Massimo Bagnoli ad intervenire sulla questione, dalle pagine del web magazine Trasporto Europa, lo scorso mese di marzo, affermando la possibile applicazione dell’articolo 7 ter della Legge 286/05 nel caso dei subvettori creditori del corriere emiliano.

Una applicazione del principio di corresponsabilità della filiera, sostenibile attraverso una intensa e complessa ricostruzione documentale a dimostrazione del lavoro svolto, in relazione alla tipologia del servizio svolto in subvezione, ma comunque possibile. Le molte richieste di approfondimento pervenute alla Federazione, successivamente alle dichiarazioni del Presidente Bagnoli, e la consapevolezza dell’elevato numero di piccole e medie imprese coinvolte nella vicenda – circa 2000 e per la stragrande maggioranza artigiane - hanno elevato il livello di attenzione dei tecnici ed esperti della Federazione, che hanno monitorato gli sviluppi della situazione, tra cessioni di rami di azienda e applicazioni della Legge Fallimentare.

È in questo scenario che si inseriscono le “opinioni personali” (n.d.r. le definisce così l’autore) sostenute dal Commissario Straordinario di Artoni in A.S. (Amministrazione Straordinaria) Dr. Lagro, esternate in un Comunicato, a sua firma, datato 18 ottobre 2017, disponibile sul sito web dell’Azienda. A suo giudizio, l’eventuale azione diretta nei confronti dei Committenti di Artoni, utile alla liquidazione dei crediti per servizi svolti, in luogo dell’insinuazione al passivo, provocherebbe una alterazione dei principi e meccanismi connessi alla procedura concorsuale fallimentare.

A sostegno delle “opinioni personali” sostenute, il Commissario Straordinario cita la Sentenza del Tribunale di Torino n. 5766/2015 che privilegia le norme speciali legate alla Legge Fallimentare, in casi analoghi. A parere degli Esperti Legali della Federazione, Vi sono ragioni per ritenere che non vi sia normativa, né giurisprudenza che determini l’impossibilità per i Subvettori creditori di un Vettore primario, di procedere con il recupero del proprio credito presso i vari Committenti del servizio di trasporto, di fronte ad un insoluto. Anche nei casi interessati dall’applicazione della Legge Fallimentare.

Si sono, infatti, verificati casi nei quali il fallimento del vettore non ha impedito ai Tribunali di pronunciarsi contro il committente (Tribunale di Milano - Sentenza del 4 febbraio 2014). Saranno poi questi ultimi ad agire, eventualmente, in rivalsa. Le situazioni che richiedono comunque una attenzione specifica, in questi scenari, sono molteplici, ed è, quindi, corretto non generalizzare e procedere con metodo. “Sono queste le criticità nell’applicazione di norme di settore, che si intrecciano con altre disposizioni di legge, sulle quali vorremmo ci fosse un dibattito aperto e concreto – dice Silvio Faggi Segretario Generale di FIAP. L’articolo 7 ter della Legge 286/05 e la sua applicabilità nei molti scenari che posso presentarsi, come quelli legato al Caso Artoni, è un chiaro esempio. Ma il confronto dovrebbe spingersi anche verso la ricerca di soluzioni normative che blocchino l’avvio ed il potenziale proliferarsi di certe situazioni, come ad esempio l’indetraibilità delle fatture non pagate entro i termini.

Meccanismo che avrebbe ridotto gli effetti di un altro caso di rilevanza nazionale. Mi riferisco alla crisi ILVA e agli autotrasportatori coinvolti.

La Federazione ed i suoi Esperti – conclude Faggi - sono sempre disponibili ad affrontare queste tematiche, e ad assistere le imprese coinvolte in queste situazioni davvero complesse.” Piero Savazzi La FIAP mette a disposizione, delle imprese interessate ad un approfondimento sulla materia, il Numero Unico 848 001 094 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30). Successivamente al contatto preliminare seguirà il collegamento con gli Esperti della Federazione. Foto del legittimo autore non utilizzata per fini commerciali.

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