L’art. 6-bis del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, è stato integralmente sostituito dall’art. 4 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.
La nuova disposizione disciplina in modo uniforme e vincolante:
- i tempi di attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico;
- la franchigia di 90 minuti;
- l’indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di attesa oltre la franchigia;
- la rivalutazione automatica annuale dell’indennizzo sulla base dell’indice ISTAT FOI;
- il diritto all’indennizzo anche per il superamento dei tempi materiali di esecuzione stabiliti nel contratto.
La norma risponde a finalità di interesse generale: migliorare l’efficienza della logistica, tutelare la sicurezza dei conducenti e delle operazioni, ridurre il tempo improduttivo e le distorsioni nella filiera.
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