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Il Tar del Lazio ha emesso ben cinque sentenze sui ricorsi relativi ai costi di sicurezza.

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sentenza corte di giustizia europea sui costi minimi Dopo una attenta lettura delle 5 sentenze del Tar riceviamo dall'avvocato Pasquale Bonanni un ulteriore commento che volentieri pubblichiamo integralmente. Il Tar Lazio, dopo aver sollevato il quesito risolto dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza del 4 settembre 2014, con le cinque sentenze gemelle depositate il 20 febbraio 2015, ha accolto i ricorsi proposti dalla Committenza e ha annullato le delibere oggetto di impugnativa, con cui l’Osservatorio aveva determinato i costi minimi. Le sentenze del Tar Lazio, così come quella della Corte di Giustizia, hanno ad oggetto unicamente le delibere dell’Osservatorio e non travolgono l’intero sistema dei costi minimi di sicurezza. Ciò è quanto si ricava da una attenta lettura dei citati provvedimenti. Il Tar Lazio, nelle sentenze n.2889/2015 e 2891/2015 ha espressamente escluso che l’annullamento possa estendersi alle delibere adottate dal Ministero, affermando:” Deve, in merito, essere precisato che l’annullamento giurisdizionale ha ad oggetto i soli atti in epigrafe espressamente indicati come oggetto d’impugnativa dovendosi, in particolare, escludere l’effetto caducante (invocato dai ricorrenti nelle memorie conclusionali) sui provvedimenti adottati dal Ministero dopo l’attribuzione a quest’ultimo, a seguito del d.l. n. 95/2012, delle competenze precedentemente spettanti all’Osservatorio. L’effetto caducante è, infatti, nella fattispecie precluso dall’inesistenza del rapporto di necessaria presupposizione tra provvedimenti, che ne costituisce il fondamento, come si evince anche dal fatto che gli atti successivi sono riconducibili ad organo diverso da quello – Osservatorio - che ha emanato i provvedimenti espressamente impugnati nel presente giudizio”. Il Tar Lazio, inoltre, in tutte le menzionate sentenze, allorquando ha preso posizione sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da una delle resistenti, fondata sulla circostanza che l’Autorità Garante non avrebbe impugnato i provvedimenti di aggiornamento dei costi, con ciò prestando acquiescenza agli atti in esame, ha osservato quanto segue: “ Permane l’interesse della ricorrente all’annullamento degli atti pregressi, considerato che il regime dei costi minimi rimane fissato, per il periodo di tempo fino all’adozione della nuova delibera, dalle determinazioni di cui agli atti pregressi, …, nell’arco temporale della loro efficacia e fino al momento della loro revoca e sostituzione”. In virtù di tale osservazione e aderendo alla Sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre del 2014, il Tar Lazio ha disapplicato l’art.83 bis che costituisce ” la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio” e, cioè, le delibere dell’Osservatorio. E’ chiaro, quindi, che le sentenze del Tar Lazio hanno ad oggetto unicamente gli atti amministrativi impugnati rappresentati dalle delibere dell’Osservatorio, e non anche le determinazioni adottate dal Ministero in materia di costi minimi. Queste ultime, infatti, proprio perché provenienti dal Ministero e non da un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria, rispettano il principio d’imparzialità richiesto affinché uno Stato membro possa adottare provvedimenti restrittivi della concorrenza, al fine di tutelare il superiore interesse della sicurezza stradale. In definitiva, le sentenze del Tar Lazio, così come la precedente sentenza della Corte di Giustizia, riguardano esclusivamente le delibere dell’Osservatorio, non coinvolgendo le determinazioni del Ministero in materia di costi minimi, che restano perfettamente valide.
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