La Francia ha autorizzato eccezionalmente i distributori di carburante a continuare a detenere e commercializzare, fino al 15 novembre 2026, gasolio con caratteristiche estive di resistenza alle basse temperature.
Il provvedimento, pubblicato il 22 settembre nella Gazzetta ufficiale francese, consente di commercializzare dopo il 1° novembre gasolio con una temperatura limite di filtrabilità – TLF – pari a 0 °C, anziché il valore massimo di –15 °C normalmente richiesto in Francia per il prodotto destinato alla stagione invernale. La deroga è stata motivata dalle difficoltà eccezionali di approvvigionamento determinate dalla situazione internazionale in Medio Oriente. La misura non obbliga i distributori a commercializzare gasolio con specifica estiva, ma consente loro di mantenere temporaneamente sul mercato il prodotto disponibile nei depositi e di ampliare le possibilità di approvvigionamento.
La temperatura limite di filtrabilità, indicata anche con l’acronimo inglese CFPP – Cold Filter Plugging Point –, individua la temperatura alla quale la formazione di cristalli di paraffina può ostacolare il passaggio del carburante attraverso il filtro. Il gasolio autorizzato in deroga rimane utilizzabile nei normali motori diesel, ma offre una minore protezione quando la temperatura scende sotto 0 °C.
La distinzione tra gasolio estivo e invernale non costituisce una particolarità esclusivamente francese. Un sistema di requisiti stagionali è previsto anche in Italia dalla norma UNI EN 590 e dalla relativa Appendice nazionale, che disciplina la temperatura limite di filtrabilità del gasolio commercializzato nei diversi periodi dell’anno. Nel periodo invernale, generalmente individuato tra il 15 novembre e il 15 marzo, il gasolio distribuito in Italia deve assicurare una maggiore resistenza alle basse temperature. La soglia ordinariamente indicata è pari a –10 °C, mentre alcuni prodotti immessi sul mercato garantiscono prestazioni migliorative, frequentemente fino a –12 °C. Nelle zone caratterizzate da condizioni climatiche più rigide viene inoltre commercializzato gasolio “alpino” o “artico”, con valori di filtrabilità ancora più bassi. L’eccezionalità della decisione francese non consiste pertanto nell’esistenza di differenti formulazioni stagionali, ma nell’aver rinviato di quindici giorni l’applicazione della specifica invernale, consentendo fino al 15 novembre la vendita di un prodotto con TLF pari a 0 °C.
La misura assume particolare rilievo per le imprese di autotrasporto che effettuano rifornimenti in Francia e successivamente percorrono tratte montane, valichi alpini oppure raggiungono territori nei quali, nella prima metà di novembre, possono verificarsi temperature inferiori allo zero. I distributori francesi che si avvarranno della deroga dovranno informare i clienti dei rischi connessi all’impiego del prodotto nelle zone soggette a gelate precoci e assumeranno la responsabilità degli eventuali problemi derivanti dalla sua commercializzazione.
Il provvedimento non modifica accise, IVA o altre componenti fiscali e non comporta automaticamente una riduzione del prezzo alla pompa. L’eventuale effetto economico è indiretto: accrescere la disponibilità di prodotto ed evitare che le difficoltà di approvvigionamento determinino ulteriori pressioni sui prezzi.
Per le imprese impegnate nei trasporti internazionali è quindi opportuno prestare attenzione al carburante acquistato in Francia nella prima metà di novembre, soprattutto quando il viaggio prosegue verso aree montane o Paesi nei quali siano previste temperature inferiori a 0 °C.