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Emergenza coronavirus. Ordinanza del Ministro della Salute

Nuova disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.

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Emergenza coronavirus. Ordinanza del Ministro della Salute Nuova disciplina degli spostamenti da e verso lestero

Il Ministro della Salute, con l’ordinanza 22 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio u.s, ha stabilito che a partire dal 1° marzo e fino al 31 marzo pp.vv.:

  • L’ingresso sul territorio nazionale è, in generale, consentito, in assenza di sintomi da Covid – 19 alle seguenti condizioni:

-presentazione al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form PLF in formato cartaceo o digitale;

-presentazione al vettore al momento dell’imbarco o a chiunque sia deputato ai controlli di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2 D.L. 22 aprile 2021 n.52 ( da vaccinazione, da guarigione, mista o da test mediante tampone molecolare o antigenico) nel rispetto dei termini di validità prescritti dalla disciplina europea, o di altra certificazione equivalente attestante le indicate condizioni;

-soltanto in assenza di una delle richiamate certificazioni, che possono essere in formato cartaceo o digitale, si applica la quarantena di 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel PLF, con obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, al termine di detto periodo;

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano continuano a non essere soggetti a limitazioni e/o a obblighi di dichiarazione;

Dal rispetto delle regole esposte per gli ingressi in Italia, in assenza di sintomi da Covid-19,  e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, sono esentati:

  • Equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
  • Lavoratori transfrontalieri;
  • Agli alunni e studenti di corsi in Paesi diversi da quello di residenza;
  • I transiti, sul territorio italiano, con mezzi privati di durata non superiore a 36 ore;
  • Chiunque rientri, esclusivamente con mezzo privato, nel territorio nazionale, a seguito della permanenza per un periodo non superiore a 48 ore, in località estere situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form);
  • Gli spostamenti, con mezzi privati, per permanenze, di durata non superiore alle 48 ore, in località sul territorio nazionale, situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form).

 

A partire dal prossimo 1° marzo, non troverà più applicazione la differenziazione della disciplina applicabile in funzione alla classificazione dei Paesi in elenchi redatti in base al diverso grado di rischio (A, B, C, D ed E). Vengono inoltre eliminate tutte le restrizioni agli spostamenti da e verso l’Estero, legate ai motivi del viaggio (ex Elenco E) e si abroga, conseguentemente, la disciplina speciale che era stata introdotta per i corridoi turistici Covid free.

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