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Contributo ART - L'Autorità di Regolazione dei Trasporti potrà richiedere il contributo all'Autotrasporto

Una sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato lo scorso mese di gennaio 2021, apre le porte alla richiesta. L'UNATRAS non ci sta. Chiesto l’intervento del MIT

Consiglio di stato

Le azioni di contrasto alla richiesta del versamento del contributo da parte dell’ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti, alle imprese di autotrasporto, parevano aver sortito effetto positivo. La sentenza emesse sulla questione dalla Corte Costituzionale nel 2017 e le molte pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sulla questione, sembravano aver avviato il tutto verso una soluzione ottimale per le imprese di Autotrasporto. Invece, l’emanazione nel 2018 del cosiddetto Decreto Morandi, ha cambiato lo scenario. Una modifica alla norma in vigore in materia (vedere nota in calce) – l’articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214ha esteso il pagamento del contributo, fino ad allora imputabile ai “gestori” delle infrastrutture e dei servizi regolati, agli operatori economici operanti del settore trasporto. Una ridefinizione dei soggetti “colpiti” dall’onere, traducibile con il termine “fruitori” che ricomprende, inevitabilmente, l’Autotrasporto su strada.

Questo, nonostante una pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, degli ultimi mesi dell’anno 2019, tra le motivazioni evidenziasse la differenza tra “soggetti regolati” e “ soggetti beneficiari” delle funzioni regolatorie dell’Autorità che, in assenza di concrete azioni regolatorie, non può essere risolta tramite l’uso di definizione generiche dell’ambito di applicazione dei provvedimenti (es.: operatori economici operanti nel settore del trasporto). Un esercizio verbale che trasformerebbe il “contributo” in una mera “tassa” per l’esercizio dell’attività.

Tra l’altro, già in quel momento, la FIAP aveva evidenziato, in una nota pubblicata in data 19 novembre 2019 – Contributo ART – Il TAR Piemonte dà ragione all’Autotrasporto -  la necessità di un intervento istituzionale teso ad eliminare il continuo ricorso alla giustizia amministrativa.

Giunti ad oggi, una serie di sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato nella prima settimana del 2021 – ed in modo specifico una pronunciata in data 5 gennaio – dicono che l’obbligo di versare il contributo interessa anche l’autotrasporto, la logistica, e vettori marittimi, aerei e terminalisti portuali, anche se, di fatto, tale onere, è divenuto concreto a partire dall’anno 2019. Un “cambio di rotta” legato sostanzialmente agli effetti della modifica introdotta con il sopracitato Decreto Genova. È il Consiglio di Stato ad affermare che il potere di regolazione dell’Autorità esisteva già prima, ma non era cogente un obbligo contributivo, venuto in essere solo a partire dal 2019. Per dare maggior peso a  tale affermazione, i Giudici evidenziano che l’articolo 37, comma 2, lett. a), del D.L. n. 201 del 2011 richiede la necessità di garantire, tramite la regolazione, la mobilità delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti. Definizione e ambito che giustifica l’inclusione delle imprese del settore nell’ambito dei soggetti beneficiari della regolazione.

L’UNATRAS però non ci sta è in un comunicato stampa datato 6 febbraio 2021 dive “NO” al pagamento del contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, chiedendo l’intervento del Ministero:

La Presidenza di Unatras, il Coordinamento nazionale delle associazioni di rappresentanza del trasporto merci, esprime totale insoddisfazione per i contenuti illogici di una sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce un principio contro l'autotrasporto, includendo quest'ultimo tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo all'Autorità di regolazione dei Trasporti, in base al fatto che usufruisce dei servizi di un soggetto regolato quali sono i concessionari autostradali.

Il settore dell'autotrasporto, che oltre a subire una situazione di scarsa competitività nel mercato sta affrontando con estrema difficoltà la crisi pandemica ed i suoi effetti, viene ora colpita dall'affermazione di un folle ed inaccettabile principio in base ad una modifica normativa avvenuta nell'iter di conversione del Decreto Genova.

Unatras, preso atto degli effetti dirompenti che tale sentenza potrebbe avere sulle imprese di autotrasporto, chiede un urgente intervento del Ministero dei Trasporti e di avviare un'interlocuzione immediata con l'Autorità dei Trasporti che possa escludere qualsiasi ipotesi gravosa sugli autotrasportatori ed evitare episodi di agitazione della categoria.

La questione è, quindi, tutt’altro che definita e, nonostante lo scenario politico, l’azione di contrasto è tutt’ora in corso e, previa opportuna valutazione, potrebbe anche approdare in sede europea.

Nel frattempo, invitiamo le imprese ad informare la FIAP di ogni eventuale comunicazione a loro inviata dall’Autorità.

*** - ***

La modifica apportata al testo con il Decreto Genova

Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) - formulazione ante modifica

  1. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

- OMISSIS -

"b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato. Ai fi ni dell’esercizio delle competenze previste dal presente articolo l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente."

Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) - formulazione post modifica, introdotta con il Decreto Genova -  D.L. 28 settembre 2018, n. 109 coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione n. 16 novembre 2018, n. 130, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269.

"all'art. 37, comma 6, lettera b), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione";

download icon Unatras comunicato ART 06feb2021
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