Con l’Ordinanza n.37 del 23 febbraio 2018, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale contro la normativa sull’azione diretta, sollevate dal Tribunale ordinario di Grosseto con due distinte ordinanze del 2016.
La Corte non ha analizzato il contenuto della disposizione (si tratta, ricordiamo, dell’art.7 ter del Dec.to Leg.vo 286/2005), visto che il motivo fondante della questione era il presunto contrasto tra la norma istitutiva dell’azione diretta (introdotta durante la conversione in legge del decreto 103/2010) e l’art. 77, comma 2 della Costituzione italiana, che prevede l’utilizzo del decreto legge solo in casi straordinari di “necessità ed urgenza”.
In particolare, il Tribunale di Grosseto riteneva che la norma sull’azione diretta non fosse attinente con la materia oggetto del decreto legge (intitolato “disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti”), per cui ciò avrebbe dato origine al contrasto di cui sopra.
La Corte Costituzionale ha respinto le richieste del Tribunale a causa delle palesi carenze riscontrate nelle ordinanze di rimessione emesse da quest’ultimo organismo, le quali non riportavano: i profili di illegittimità costituzionale per i quali è stato richiesto l’intervento della Corte, dal momento che dette ordinanze avrebbero dovuto fare propri quelli sollevati dalle parti nel giudizio di merito; i motivi per cui la norma censurata era applicabile alla controversia pendente davanti al Tribunale, e quelli per i quali la decisione sulla questione di legittimità costituzionale risultava pregiudiziale per la definizione dei giudizi pendenti. Il testo della Sentenza è disponibile in allegato.