Si informa che, con il decreto interministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 27 luglio 2026 e con il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, il Governo ha disposto una nuova riduzione temporanea dell’aliquota di accisa sul gasolio utilizzato come carburante. La misura si applica senza soluzione di continuità dal 28 luglio al 6 agosto 2026, attraverso due distinti provvedimenti.
Riduzione applicabile il 28 e 29 luglio 2026
Per le giornate del 28 e 29 luglio 2026, il decreto interministeriale MEF-MASE, adottato in applicazione del meccanismo della cosiddetta “accisa mobile”, ridetermina l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella misura di 532,90 euro per mille litri.
Rispetto all’aliquota ordinaria di 672,90 euro per mille litri, la riduzione è quindi pari a 140 euro per mille litri, corrispondenti a 14 centesimi di euro per litro, al netto dell’IVA.
La riduzione è finanziata mediante l’utilizzo di una quota, pari a 20,5 milioni di euro, delle maggiori entrate IVA conseguite nel mese di giugno 2026 per effetto dell’aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio.
Riduzione applicabile dal 30 luglio al 6 agosto 2026
Per il periodo compreso tra il 30 luglio e il 6 agosto 2026, il decreto-legge n. 133/2026 conferma l’aliquota di 532,90 euro per mille litri. La rideterminazione comporta:
– per il gasolio e per i gasoli paraffinici assoggettati all’aliquota ordinaria, una riduzione di 140 euro per mille litri, pari a 14 centesimi di euro per litro;
– per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, compreso l’HVO, e per il biodiesel che soddisfano le condizioni previste dalla disciplina europea richiamata dal decreto, una riduzione da 617,40 a 532,90 euro per mille litri, pari a 84,50 euro per mille litri, corrispondenti a 8,45 centesimi di euro per litro.
Le imprese dovranno tenere conto della temporanea rideterminazione dell’aliquota anche ai fini delle successive valutazioni relative al rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale, per i quantitativi acquistati e consumati nei periodi interessati, secondo le indicazioni operative che saranno eventualmente fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Proroga del credito d’imposta per l’autotrasporto
Il decreto-legge n. 133/2026 interviene inoltre sul credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026. In particolare:
– il periodo di riferimento della misura viene esteso dal mese di giugno al mese di luglio 2026, ricomprendendo pertanto il periodo da marzo a luglio 2026;
– lo stanziamento complessivo viene aumentato da 300 a 322 milioni di euro.
Il decreto non modifica, allo stato attuale, le ulteriori condizioni e modalità operative di riconoscimento del credito. Eventuali successive disposizioni attuative o indicazioni delle amministrazioni competenti saranno oggetto di specifica comunicazione.
I provvedimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 172 del 27 luglio 2026.
Ulteriori informazioni saranno diffuse non appena disponibili.