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Decreto "Cura Italia". Proroga di versamenti e di adempimenti fiscali

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Fisco e contabilita 010

In relazione alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede, tra le tante misure, il differimento di pagamenti tributari. Per quanto di immediato interesse, si segnalano le seguenti proroghe di termini e di adempimenti tributari.

DIFFERIMENTO DI TERMINI

Il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 prevede il rinvio di termini per versamenti ed adempimenti tributari.

DIFFERIMENTO PER TUTTI I CONTRIBUENTI

Per tutti i contribuenti è previsto il differimento dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti il 16 marzo. Il differimento è previsto al 20 marzo (art. 60).

DIFFERIMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI SUPERIORI A 2 MILIONI

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fi-scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019), è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza il 16 marzo relativi a:
- IVA;
- ritenute fiscali su redditi di lavoro di-pendente e assimilati;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi INAIL.
Il differimento è previsto al 20 marzo (artt. 60 e 62 del decreto legge n. 18/2020).

DIFFERIMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 2 MILIONI

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fi-scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019), l’art. 62 del decreto legge n. 18/2020 prevede la sospensione dei versamenti, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo, relativi a:

- IVA;
- ritenute fiscali su redditi di lavoro di-pendente e assimilati;
- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL,

I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

DIFFERIMENTO IVA PER SPECIFICHE PROVINCE

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi dell’anno precedente, l’art. 62 del decreto legge n. 18/2020, prevede la sospensione dei versamenti, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo, relativi all’IVA.
I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, op-pure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

DIFFERIMENTO PER SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ

Per i soggetti espressamente elencati nell’art. 61 del citato decreto, è disposta la sospensione dei versamenti:
- scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile, e relativi a:
ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
contributi previdenziali e assistenziali;
premi INAIL,
dell’IVA in scadenza nel mese di marzo.

Si tratta dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che svolgono le seguenti attività:

‐imprese turistico-ricettive;
‐agenzie di viaggio;
‐turismo e i tour operator;
‐ federazioni sportive nazionali, enti di pro-mozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
‐ soggetti che gestiscono teatri, sale da con-certo, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
‐ soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
‐ soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
‐ soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
‐ soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
‐ soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
‐ soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
‐ aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
‐ soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
‐ soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
‐ soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
‐ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
‐ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
‐ soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
‐ ONLUS (art. 10, D.Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri), organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali e delle province autonome, legge n. 266/1991), e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, legge n. 383/2000), che esercita-no, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n.117/2017.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

DIFFERIMENTO DI ADEMPIMENTI FISCALI

Per quanto riguarda la sospensione per gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA), l’art. 62 del decreto legge n. 18/2000 sono differiti, senza applicazione di sanzioni, al 30 giugno 2020.
Non sono differite, invece, le comunicazioni da-ti da inviare entro fine marzo legate alla dichiarazione precompilata (ad esempio la comunicazione dati degli oneri detraibili).

CONTRIBUENTI IN “ZONA ROSSA”

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (cosiddetta “zona rossa”), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

DISAPPLICAZIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO PER IMPRENDITORI E LAVORATORI AUTONOMI

L’art. 62 del decreto legge prevede una speciale misura per i contribuenti, imprese e lavora-tori autonomi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, soggetti a ritenuta d’acconto (di lavoro auto-nomo, procacciamento, agenzia, ecc.).
E’ previsto che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono di tale agevolazione:
- devono rilasciare al committente un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta;
- provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal committenti in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a de-correre dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

DIFFERIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI E DELLA RISCOSSIONE

L’art. 68 del decreto legge n. 18/2020 sospende tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, connessi:
- alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- delle istanze di interpello.
L’art. 68 del citato decreto prevede, inoltre, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno.

(fonte Studio ALCOR - Padova Bologna Roma)

Si ricorda che le norme del decreto “Cura Italia” dovranno essere convertite in legge entro il 16 maggio 2020 e che durante l’iter parlamentare di conversione saranno possibili ulteriori modifiche.

Seguiranno, ovviamente, ulteriori indicazioni ed aggiornamenti

 

Scarica il Decreto
#CuraItalia

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